D.P.R. 1479/1965
Art. 57 — Nella prima attuazione del presente decreto i posti che, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti …
Art. 57. Nella prima attuazione del presente decreto i posti che, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 35 e 53 ed i concorsi speciali previsti dall'art. 56, rimarranno disponibili nel ruolo organico degli assistenti tecnici della Marina di cui alla tabella n. 44 annessa al presente decreto, possono essere conferiti mediante normale concorso per esami, da espletare tra i capi operai e gli operai di 1° categoria della Marina, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano superato uno dei corsi di perfezionamento per radar o per telecomunicazioni o per elettrotecnica applicata svolti presso la Marina, nonche' tra coloro, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni presso lo Stato Maggiore della Marina con mansioni di rilevatore statistico, recensore, traduttore e operatore per i servizi dello stesso Stato Maggiore. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di eta'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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