D.P.R. 1479/1965
Art. 48 — Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel s…
Art. 48. Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza: a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i centri o laboratori di cui all'art. 47, che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data predetta; b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, in servizio da almeno un anno, a tale data, presso i centri o laboratori di cui all'art. 47, che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei soli limiti di organico previsti per ciascuna qualifica. Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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