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D.P.R. 1479/1965

Art. 42 — Nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine della Marina, di cui alla tabella n

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/42parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 42. Nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine della Marina, di cui alla tabella n. 43 annessa al presente decreto, e' istituito il posto di assistente alla vigilanza, con il trattamento economico della qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 229. La nomina ad assistente alla vigilanza delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' conferita a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati delle carriere del personale ausiliario addetto agli uffici, che abbiano almeno venti anni di servizio di ruolo. Uno dei tre assistenti alla vigilanza, dopo tredici anni di permanenza nell'anzidetta qualifica, puo' conseguire, su parere del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico della qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 271.

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