Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1479/1965Art. 31
D.P.R. 1479/1965

Art. 31 — Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/31parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 31. Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza: a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di interprete-traduttore e che ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta; b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, compiti di interprete-traduttore e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica. Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1479/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 30 Art. 32 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.