D.P.R. 1479/1965
Art. 25 — Il ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Accademia navale, di cui al quadro 30-c alleg…
Art. 25. Il ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Accademia navale, di cui al quadro 30-c allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, (che assume la denominazione di ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale) e quelli dei contabili di Marina, dei periti tecnici industriali e dei periti tecnici disegnatori della Marina, di cui alle tabelle numeri 6, 7 ed 8, allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, ed al quadro 31-b allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 26, 27, 28 e 29 annesse al presente decreto. Il ruolo organico interforze del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare, amministrato alla Marina, di cui alla tabella prevista dall'art. 7 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e' sostituito da quello risultante dalla tabella n. 30 annessa al presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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