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D.P.R. 1478/1965

Art. 9 — L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede: alla formulazione dello schema del preven…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/9parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 9. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede: alla formulazione dello schema del preventivo di spesa e alle relative proposte di varianti, nonche' allo esame e alla valutazione del bilancio consuntivo; all'attribuzione dei fondi stanziati, nel quadro delle direttive ricevute, ai competenti uffici della Difesa; ad eseguire studi, d'intesa con gli altri uffici del Ministero, in materia di trattamenti economici del personale dipendente dal Ministero della difesa; a svolgere attivita' di consulenza finanziaria, economica e sulla gestione dei fondi; a promuovere direttive di carattere generale in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili; a svolgere attivita' di carattere amministrativo e finanziario in merito alla cooperazione internazionale.

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