D.P.R. 1478/1965
Art. 9 — L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede: alla formulazione dello schema del preven…
Art. 9. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari provvede: alla formulazione dello schema del preventivo di spesa e alle relative proposte di varianti, nonche' allo esame e alla valutazione del bilancio consuntivo; all'attribuzione dei fondi stanziati, nel quadro delle direttive ricevute, ai competenti uffici della Difesa; ad eseguire studi, d'intesa con gli altri uffici del Ministero, in materia di trattamenti economici del personale dipendente dal Ministero della difesa; a svolgere attivita' di consulenza finanziaria, economica e sulla gestione dei fondi; a promuovere direttive di carattere generale in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili; a svolgere attivita' di carattere amministrativo e finanziario in merito alla cooperazione internazionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.9.
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