D.P.R. 1478/1965
Art. 7 — Gli uffici centrali di cui al precedente art
Art. 7. Gli uffici centrali di cui al precedente art. 1 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4. Ai predetti uffici centrali sono preposti impiegati con la qualifica di direttore centrale o ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Le suddette funzioni sono conferite agli ufficiali con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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