D.P.R. 1478/1965
Art. 32 — La Direzione generale dei servizi generali sopraintende: agli affari connessi con i servizi di competenza del…
Art. 32. La Direzione generale dei servizi generali sopraintende: agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali; alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri; ai servizi poligrafici ed ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa; agli archivi generali. Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali ed a quelle connesse ai trasporti. La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attivita', nonche' di quelli relativi alle spese generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 19.23, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 32.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.