D.P.R. 1478/1965
Art. 12 — L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede: al servizio delle ispezioni amministrative e con…
Art. 12. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede: al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita' e i conseguenti provvedimenti; ai rapporti con il Ministero del tesoro per l'attivita' a questo devoluta nel campo ispettivo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 12.
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