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D.P.R. 496/1964

Art. 92 — a) Le deformita' gravi congenite o acquisite degli arti

ELI /it/dpr/1964/05/28/496/art/92parte di D.P.R. 496/1964
Art. 92. a) Le deformita' gravi congenite o acquisite degli arti. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. b) Il ginocchio valgo, varo e ricurvato di grado notevole. c) Il piede cavo, il piede torto, il piede piatto con sublussazione della medio-tarsica e deviazione laterale dell'avampiede; lo sperone calcaneare con disturbi della deambulazione. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. d) Le malformazioni delle dita del piede che impediscano l'uso della calzatura a tipo militare (alluce valgo, dita a martello con sub-lussazione metatarso-falangea, dita sovranumerarie).

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