D.P.R. 496/1964
Art. 58 — a) La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini, non sostituiti da protesi
Art. 58. a) La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini, non sostituiti da protesi. b) La mancanza o la carie penetrante del maggior numero dei denti con evidente insufficienza della masticazione e con decadimento delle condizioni generali. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare. Avvertenza: La protesi efficiente va considerata funzionalmente sostitutiva del dente mancante. Il perito deve sempre indicare il numero e la sede dei denti mancanti o cariati.
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