D.P.R. 496/1964
Art. 33 — (M)
Art. 33 (M). a) La blefaroptosi congenita anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilita'. b) Il blefarospasmo essenziale tonico, permanente, anche se unilaterale, di grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilita'.
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