D.P.R. 496/1964
Art. 31 — a) Le psicosi endogene (schizofrenia e psicosi maniacodepressiva) dopo osservazione in ospedale militare
Art. 31. a) Le psicosi endogene (schizofrenia e psicosi maniacodepressiva) dopo osservazione in ospedale militare. b) Gli esiti permanenti di psicosi esogene, dopo osservazione in ospedale militare. Avvertenza: Se apparentemente guarite le infermita' mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato internato in ospedale psichiatrico in seguito ad autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, a scopo di cura e non per semplice osservazione.
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