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D.P.R. 496/1964

Art. 3 — Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilita' Avvertenza: Il deperimento organico va valu…

ELI /it/dpr/1964/05/28/496/art/3parte di D.P.R. 496/1964
Art. 3. Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilita' Avvertenza: Il deperimento organico va valutato come entita' a se' e nei suoi gradi solo nei casi nei quali non sia accertabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi, invece, e' la causa morbosa stessa, sia per la sua natura che per la sua gravita', che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.

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