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D.P.R. 496/1964

Art. 1

ELI /it/dpr/1964/05/28/496/art/1parte di D.P.R. 496/1964
Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' Avvertenze generali In base alle disposizioni emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, le operazioni di arruolamento per l'Esercito e per l'Aeronautica vengono effettuate in un solo tempo dai Consigli di leva di terra con l'assistenza di in gruppo di periti selettori attitudinali costituito da ufficiali delle Armi e dei Servizi e da ufficiali medici. Le operazioni di arruolamento per la Marina sono effettuate presso i Consigli di leva di mare con l'assistenza di un perito sanitario che accerta la sola idoneita' fisica dell'iscritto. L'iscritto di leva di mare idoneo ed arruolato viene sottoposto all'esame somatico-funzionale e psico-attitudinale da un gruppo di periti selettori presso i Centri addestramento reclute della Marina in sede di incorporamento. Nel presente elenco ricorrono spesso le espressioni "grave", "notevole", "esteso", "voluminoso", "importante", ecc., per specificare meglio l'entita' di alcune forme morbose ai fini di un piu' adeguato giudizio medico-legale. L'apprezzamento di tali espressioni indeterminate deve essere fatto dai medici periti con saggio discernimento per esperienza professionale. Il giudizio di permanente inabilita' deve essere applicato non solo nei casi di malattie gravi e croniche, ma anche per le infermita', che, pur essendo col tempo utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilita' o che siano suscettibili, per la loro natura, di aggravamento o successioni morbose in conseguenza degli inevitabili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare. L'elenco va applicato integralmente per gli iscritti di leva e per i militari di truppa; deve essere, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, perche' in tali casi il giudizio medico-legale sara' espresso in relazione all'eta', al grado ed ai compiti affidati al soggetto, tenendo conto nel contempo delle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato. Durante la visita i periti devono prendere visione dei documenti sanitari eventualmente esibiti. Essi pero' devono essere considerati semplici elementi di orientamento. Per l'arruolamento volontario la idoneita' fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che gli aspiranti offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio durante la carriera militare. L'osservazione prescritta dai vari articoli dell'elenco va praticata in ospedale militare. Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue: L'iscritto affetto da malattia o postumi morbosi che si presumono guaribili in breve tempo sara' inviato ad altra visita successiva; persistendo l'affezioni l'iscritto sara' inviato in ospedale per gli eventuali provvedimenti medico-legali. L'arruolato giudicato temporaneamente inabile prima dell'incorporazione, e' rimandato alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione successivo, secondo quanto disposto dall'art. 74 del decreto. Il militare trovato affetto da infermita' o lesioni che per gli iscritti motivano la riforma al termine del periodo di rivedibilita', sara' dichiarato permanentemente inabile quando la infermita' o lesione persista nonostante le cure ed i periodi di licenza di convalescenza. Tutti i soggetti inviati in osservazione in sede di chiamata alle armi che presentino una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni devono essere trattenuti in cura nell'ospedale militare fino a guarigione onde sia adottato piu' adeguato provvedimento medico-legale. Parimenti dovra' procedersi per i casi in cui vi siano dubbi di provocazione o di aggravamento volontario. In casi di dubbi diagnostici puo' essere utile ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorieta', ecc. - Tale documentazione pero' deve essere considerata come elemento di indagine - e non costituire, di massima, la base dei giudizi medico-legali, che invece devono poggiare su dati obiettivi. Nel caso che un militare debba essere preso in esame una seconda volta per la stessa malattia od imperfezione, gia' giudicata dal direttore di un ospedale militare, spetta al direttore di sanita' della circoscrizione territoriale pronunciarsi in merito, a meno che l'infermita' od imperfezione non si sia aggravata. Nei casi di dubbia o difficile diagnosi o perche' questa abbia bisogno di particolari indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli iscritti o militari anche nei casi in cui tale procedura non sia prevista dal presente elenco. Nei casi in cui si rilevino nello stesso soggetto piu' infermita' o imperfezioni fisiche, esse devono essere tutte specificate nella redazione dei prescritti documenti sanitari ed il giudizio di inabilita' deve essere adottato in base a tutti gli articoli corrispondenti alle malattie, articoli che saranno esplicitamente citati. Il presente elenco vale anche per gli iscritti residenti all'estero. Per tali iscritti pero' l'osservazione va sostituita da visita collegiale da parte di una Commissione medica di due membri, uno dei quali medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorita' consolare. I Consigli di leva di terra e di mare e i Centri addestramento reclute della Marina militare adottano le decisioni di competenza sulla base dei giudizi medico-legali. Essi potranno riformare senza esame personale: a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal capo dell'Amministrazione comunale, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli; b) i soggetti affetti da infermita' gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli; c) i soggetti affetti da imperfezioni od infermita' contemplate negli articoli contrassegnati con l'asterisco. Gli articoli contrassegnati con la lettera "M" si riferiscono a quelle minorazioni suscettibili col tempo di utili modificazioni, sia naturalmente che con adeguata terapia. Si e' ricorso a tale innovazione per facilitare gli organi competenti ad un eventuale recupero degli inabili in occasione di particolari esigenze. Elenco Art. 1. La statura inferiore a m. 1,50 trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. Avvertenza: La misurazione della statura si esegue con l'antropometro regolamentare. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo dell'antropometro e lo si invita ad assumere la posizione di attenti a capo eretto e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i calcagni in contatto col montante verticale: verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursore orizzontale finche' esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla scala metrica. Di massima saranno dichiarati rivedibili i soggetti con statura che lascino presumere utili modificazioni.

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