D.P.R. 237/1964
Art. 91 — Situazioni particolari che danno luogo alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva Il Ministro per …
Art. 91. Situazioni particolari che danno luogo alla eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva i giovani arruolati che i Consigli di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie; 2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa, di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati; 3) primogenito di genitori che abbiano procreato sette o piu' figli di nazionalita' italiana, dei quali almeno cinque siano ancora a carico; 4) figlio di genitori che abbiano procreato altri figli di nazionalita' italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino servizio militare; 5) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attivita' lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purche', in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; 6) nipote unico o primogenito di avo o di ava vedova, a condizione che il nipote sia l'unico a provvedere al suo sostentamento, e che l'avo o l'ava non abbia figli, figlie nubili o altri nipoti maggiorenni che siano in grado di provvedervi; 7) orfani di entrambi i genitori con fratelli minorenni o sorelle nubili minorenni conviventi sotto lo stesso tetto, limitatamente ai casi in cui i congiunti suddetti, per effetto della partenza alle armi dell'arruolato, vengano a perdere la guida, la protezione e la tutela morale, ovvero, se non conviventi sotto lo stesso tetto, vengano a perdere i necessari mezzi di sussistenza. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa, in aggiunta a quelli elencati, puo' determinare altri titoli di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento ed ha confermato l'abrogazione dell'art. 91.
Modifica · 2
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 91.
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativonel modificare l'art. 22 della L. 31 maggio 1975 n. 191( in G.U. 13/06/1975 n. 154) ha conseguentemente disposto (con l'art. 11) la modifica dell'art. 91.
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