D.P.R. 237/1964
Art. 88 — Rinvio della prestazione del servizio militare agli addetti al governo di aziende agricole industriali e comm…
Art. 88. Rinvio della prestazione del servizio militare agli addetti al governo di aziende agricole industriali e commerciali In tempo di pace puo' essere concesso il rinvio di anno in anno, e per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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