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D.P.R. 237/1964

Art. 85 — Studenti e laureati delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore o equipollente Il Ministro per…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/85parte di D.P.R. 237/1964
Art. 85. Studenti e laureati delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore o equipollente Il Ministro per la difesa puo' concedere, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o Istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi: a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni; b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni; c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni. I militari anzidetti che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dalle precedenti lettere a), b) e c), purche' si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo; 2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facolta', scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche', in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi; 3) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria o ad altro Istituto superiore; 4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo provvisorio per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato. Il ritardo della prestazione del servizio alle armi e' elevato: 1) fino al ventinovesimo anno di eta', per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale; 2) fino al trentesimo anno di eta' per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

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