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D.P.R. 237/1964

Art. 83 — Tempo non computabile nella ferma di leva Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze …

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/83parte di D.P.R. 237/1964
Art. 83. Tempo non computabile nella ferma di leva Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non e' computabile nella ferma di leva per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio. Non e' computabile altresi' nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando la pena loro inflitta dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, ne' quello trascorso in carcerazione preventiva o in detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorita' militare in attesa del giudizio, se questo fu seguito da condanna. Nei casi di interruzione di servizio di cui al secondo comma, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in piu' quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati.

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