D.P.R. 237/1964
Art. 81 — Durata della ferma di leva La ferma di leva e': per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi quindici; per la Marin…
Art. 81. Durata della ferma di leva La ferma di leva e': per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi quindici; per la Marina di mesi ventiquattro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 2
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 81.
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativonel modificare l'art. 1 della L. 31 maggio 1975 n. 191 (in G.U. 13-6-1975 n. 154) ha conseguentemente disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 81.
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