D.P.R. 237/1964
Art. 77 — Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro Gli arruolati della leva di terra e della leva di mare sono…
Art. 77. Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro Gli arruolati della leva di terra e della leva di mare sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dal successivo art. 81. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, purche' sia alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 2
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 77, comma 1.
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 77.
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