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D.P.R. 237/1964

Art. 75 — Revocabilita' delle decisioni di riforma dei militari alle armi od in congedo Le decisioni di riforma, pronun…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/75parte di D.P.R. 237/1964
Art. 75. Revocabilita' delle decisioni di riforma dei militari alle armi od in congedo Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorita' sanitaria militare sul conto dei militari alle armi od in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate. Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il quarantacinquesimo anno di eta', se dell'Esercito o dell'Aeronautica, o il trentanovesimo, se della Marina. Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorita' militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 134 sono revocabili in ogni tempo.

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