Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 237/1964Art. 73
D.P.R. 237/1964

Art. 73 — Eventuale ratifica dei giudizi di riforma o di rivedibilita' I giudizi di riforma e rivedibilita' pronunciati…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/73parte di D.P.R. 237/1964
Art. 73. Eventuale ratifica dei giudizi di riforma o di rivedibilita' I giudizi di riforma e rivedibilita' pronunciati dai Consigli di leva possono essere sottoposti all'approvazione o controllo dell'autorita' sanitaria centrale, o di altra autorita' sanitaria militare periferica all'uopo delegata.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 72 Art. 74 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.