D.P.R. 237/1964
Art. 7 — Arruolamento degli idonei Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per condizioni fisich…
Art. 7. Arruolamento degli idonei Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi, debbono essere arruolati nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica. Coloro che, all'atto del concorso alla leva della loro classe, risultano in servizio in una delle Forze armate, quali arruolati volontari, sono computati nel numero degli arruolati della classe stessa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.