D.P.R. 237/1964
Art. 63 — Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva di mare Gli iscritti che si trovano nel proprio Compartimen…
Art. 63. Presentazione degli iscritti al Consiglio di leva di mare Gli iscritti che si trovano nel proprio Compartimento marittimo hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva di mare nei giorni indicati nel manifesto di cui all'art. 17. Gli iscritti che si trovano nella Repubblica, ma fuori del proprio Compartimento marittimo, possono presentarsi al Consiglio di leva di mare del Compartimento piu' vicino alla loro residenza nel termine di venti giorni dalla data della prima seduta del Consiglio di leva. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva di mare del Compartimento dove la nave approda, o del proprio Compartimento, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave. Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva. I pescatori imbarcati su navi spedito e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva. Sono dispensati dal presentarsi al Consiglio di leva di mare gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente art. 57.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 63.
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