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D.P.R. 237/1964

Art. 54 — Ricorsi alla magistratura ordinaria sulla regolarita' degli arruolamenti Allorquando gli iscritti, nei dieci …

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/54parte di D.P.R. 237/1964
Art. 54. Ricorsi alla magistratura ordinaria sulla regolarita' degli arruolamenti Allorquando gli iscritti, nei dieci giorni successivi al loro arruolamento, presentino ricorso all'autorita', giudiziaria ordinaria sulla legalita' del medesimo per motivo di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi, nei loro confronti, gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza. Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio stesso.

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