D.P.R. 237/1964
Art. 43 — Formazione delle liste di leva di mare - Reclami per la indebita inclusione A partire dal mese di maggio dell…
Art. 43. Formazione delle liste di leva di mare - Reclami per la indebita inclusione A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di eta', gli Uffici di leva di mare delle Capitanerie di porto devono chiedere agli Uffici di leva la cancellazione dalle liste di leva di terra dei giovani iscritti nelle note preparatorie. Successivamente essi, su disposizione dell'autorita' centrale, devono compilare le liste di leva in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie e cancellati dalle liste di leva di terra. Nelle liste anzidette saranno aggiunti tutti gli omessi ed i gia' rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva. Dopo l'apertura della leva di terra della, classe alla quale per ragioni di eta' gli iscritti debbono concorrere, non possono essere piu' avanzati reclami contro l'indebita inclusione nelle liste di leva di mare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 43.
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