D.P.R. 237/1964
Art. 40 — Successivo aggiornamento delle liste di leva Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissari…
Art. 40. Successivo aggiornamento delle liste di leva Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario capo dell'Ufficio di leva sino a quello della verifica di cui all'art. 59, il capo dell'Amministrazione comunale tiene conto di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede alla iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 2)) la modifica dell'art. 40.
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