Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 237/1964Art. 40
D.P.R. 237/1964

Art. 40 — Successivo aggiornamento delle liste di leva Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissari…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/40parte di D.P.R. 237/1964
Art. 40. Successivo aggiornamento delle liste di leva Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario capo dell'Ufficio di leva sino a quello della verifica di cui all'art. 59, il capo dell'Amministrazione comunale tiene conto di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede alla iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.