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D.P.R. 237/1964

Art. 26 — Competenza dei Consigli di leva Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'auto…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/26parte di D.P.R. 237/1964
Art. 26. Competenza dei Consigli di leva Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art. 25 sono attribuite ai Consigli di leva competenti per territorio, per quanto concerne la leva di terra, ed ai Consigli di leva di mare, in ciascun capoluogo di Compartimento, per quanto concerne la leva di mare.

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