D.P.R. 237/1964
Art. 24 — Organi del servizio della leva Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica e dipendon…
Art. 24. Organi del servizio della leva Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica e dipendono, per quanto riguarda l'esplicazione delle mansioni ad essi demandate dal presente decreto, direttamente dal Ministro per la difesa: a) per la leva di terra: i Consigli di leva e gli Uffici di leva retti da commissari di leva; b) per la leva di mare: i Consigli di leva di mare e gli Uffici di leva di mare delle Capitanerie di porto. All'estero il servizio della leva e demandato alle autorita' diplomatiche o consolari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 24, comma 1, lettera a) e b).
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