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D.P.R. 237/1964

Art. 24 — Organi del servizio della leva Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica e dipendon…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/24parte di D.P.R. 237/1964
Art. 24. Organi del servizio della leva Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica e dipendono, per quanto riguarda l'esplicazione delle mansioni ad essi demandate dal presente decreto, direttamente dal Ministro per la difesa: a) per la leva di terra: i Consigli di leva e gli Uffici di leva retti da commissari di leva; b) per la leva di mare: i Consigli di leva di mare e gli Uffici di leva di mare delle Capitanerie di porto. All'estero il servizio della leva e demandato alle autorita' diplomatiche o consolari.

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