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D.P.R. 237/1964

Art. 2 — Soggezione alla leva di mare Sono soggetti alla leva di mare i sottonotati cittadini che, al momento della ch…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/2parte di D.P.R. 237/1964
Art. 2. Soggezione alla leva di mare Sono soggetti alla leva di mare i sottonotati cittadini che, al momento della chiamata alla leva di mare (se questa avviene prima della chiamata alla leva di terra), oppure al momento della chiamata della leva di terra (se questa avviene prima della chiamata alla leva di mare): 1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al Codice della navigazione; 1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito dei porti, delle spiagge e del demanio marittimo in genere, oppure abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa sulle rive e acque dei laghi, fiumi e lagune; 1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca sportiva, oppure siano stati o siano in possesso di abilitazione alla condotta di motoscafi; 2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare; 3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono: a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia; b) agli armamenti navali guerreschi; c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari o in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo, siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia; 4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri o nelle citta' o paesi insistenti sulle acque interne; 5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare od altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che provvedono alla manipolazione e conservazione del pescato, da mercati ittici e da industrie che producono materiale ed attrezzi da pesca di qualsiasi tipo; 6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza - contingente di mare; 7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio in seguito a condanna escludente dal servizio militare 8-a) siano diplomali aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navali-meccanici, meccanici e costruttori navali; 8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime, negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro; 9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole; 10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco; 11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia; 12) abbiano richiesto o richiedano l'iscrizione nelle liste della leva di mare e siano riconosciuti in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo; 13) siano iscritti nelle liste di leva dei Comuni costieri. L'iscrizione nelle liste di leva di mare dei giovani di cui al precedente n. 13) e' disposta in ordine di eta', a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe ed in proporzione al numero degli iscritti alla leva di terra nei Comuni costieri, fino a raggiungere il fabbisogno dei militari da incorporare nella Marina militare. Le operazioni di indagine e di controllo per la inclusione nella leva di mare di tutti coloro che, a termine del presente articolo, hanno obbligo di farne parte, sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto, oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

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