D.P.R. 237/1964
Art. 155 — Decorrenza per l'applicazione del presente decreto Le disposizioni contenute nel presente decreto troveranno …
Art. 155. Decorrenza per l'applicazione del presente decreto Le disposizioni contenute nel presente decreto troveranno applicazione a decorrere dalla chiamata alla leva e dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alla leva o alle armi nell'anno di entrata in vigore del decreto stesso. Nei confronti dei giovani gia' chiamati alla leva o alle armi, si applicano le norme in vigore alla data del presente decreto contenute nei testi unici approvati con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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