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D.P.R. 237/1964

Art. 153 — Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designa…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/153parte di D.P.R. 237/1964
Art. 153. Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare di coloro che vi sono soggetti in base al art. 2 del presente decreto. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2, sono puniti con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.

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