D.P.R. 237/1964
Art. 151 — Conversione dell'ammenda in pena detentiva In caso di insolvibilita' del condannato, la pena dell'ammenda pre…
Art. 151. Conversione dell'ammenda in pena detentiva In caso di insolvibilita' del condannato, la pena dell'ammenda prevista dal precedente articolo si converte in pena detentiva, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquemila o frazione di lire cinquemila. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla pena detentiva sofferta, col ragguaglio stabilito dal precedente comma. La pena detentiva puo' essere sostituita dalla prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di pena.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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