D.P.R. 237/1964
Art. 147 — Mancanza alla chiamata Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla…
Art. 147. Mancanza alla chiamata Gli iscritti arruolati o i militari in congedo che commettono i reati di mancanza alla chiamata previsti dai Codice penale militare di pace o dal Codice penale militare di guerra o da altre leggi penali militari sono puniti con le pene ivi stabilite. I reati di cui al comma precedente appartengono alla cognizione dell'autorita' giudiziaria militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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