D.P.R. 237/1964
Art. 136 — Liste dei renitenti Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva di terra e di mare com…
Art. 136. Liste dei renitenti Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti. Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei Consigli di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima nell'albo pretorio dei comuni interessati. I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli di leva dagli agenti della forza pubblica non appena sia avvenuta tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza sia nota. Dalla lista vengono successivamente cancellati i deceduti e quelli che, dopo il fermo la spontaneo presentazione siano stati arruolati od abbiano altrimenti definito la loro posizione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 136, comma 1.
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