D.P.R. 237/1964
Art. 130 — Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva Chiunque ometta o cancelli indebitamente un g…
Art. 130. Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 80.000.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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