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D.P.R. 237/1964

Art. 130 — Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva Chiunque ometta o cancelli indebitamente un g…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/130parte di D.P.R. 237/1964
Art. 130. Pene per omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 80.000.

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