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D.P.R. 237/1964

Art. 126 — Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili …

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/126parte di D.P.R. 237/1964
Art. 126. Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili e' calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi. Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza: 1) sottufficiali, graduati e militari del C.E.M.M. in congedo, a cominciare dalla classe piu' giovane; 2) sottufficiali graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe piu' giovane; 3) personale di bordo, di eta' superiore ai diciassette anni, che non abbia assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.

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