D.P.R. 237/1964
Art. 120 — Militari di truppa che prestarono servizio nei Corpi armati dello Stato I militari di truppa in congedo illim…
Art. 120. Militari di truppa che prestarono servizio nei Corpi armati dello Stato I militari di truppa in congedo illimitato iscritti nei ruoli dell'Esercito che prestarono servizio nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestare servizio nei predetti Corpi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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