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D.P.R. 237/1964

Art. 118 — Matrimonio dei militari in congedo I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre matr…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/118parte di D.P.R. 237/1964
Art. 118. Matrimonio dei militari in congedo I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza alcuna autorizzazione da parte dell'autorita' militare.

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