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D.P.R. 237/1964

Art. 109 — Disposizioni speciali in materia ecclesiastica I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cat…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/109parte di D.P.R. 237/1964
Art. 109. Disposizioni speciali in materia ecclesiastica I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le missioni possono ottenere ii ritardo della prestazione del servizio alle armi, in tempo di pace fino al ventiseiesimo anno di eta'. I militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici all'estero per compiere gli studi preparatori per le missioni o che, compiuti gli studi preparatori per le missioni in Istituti cattolici all'estero o nella Repubblica, si rechino o si trovino all'estero, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione III del capo IX per gli iscritti residenti all'estero. Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in saeris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace del ritardo della presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione sana regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

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