D.P.R. 237/1964
Art. 106 — Congedo anticipato di autorita' Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimi…
Art. 106. Congedo anticipato di autorita' Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante. Il congedamento puo' essere totale o parziale e, ove sia parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialita', categorie e specializzazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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