D.P.R. 237/1964
Art. 104 — Temporaneo rimpatrio dei militari dispensati perche' residenti all'estero Gli italiani nati all'estero o espa…
Art. 104. Temporaneo rimpatrio dei militari dispensati perche' residenti all'estero Gli italiani nati all'estero o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 17 e dall'art. 20, non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art. 102 o il diritto alla dispensa ottenuta se gia' arruolati, qualora si rechino del territorio della Repubblica: a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata; b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali e' rimpatriato, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera b), perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 17.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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