D.P.R. 237/1964
Art. 102 — Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero I militari residenti all'estero arruol…
Art. 102. Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite in relazione alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 102.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.