Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 237/1964Art. 102
D.P.R. 237/1964

Art. 102 — Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero I militari residenti all'estero arruol…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/102parte di D.P.R. 237/1964
Art. 102. Dispensa dal presentarsi alle armi per i militari residenti all'estero I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'art. 56 e i militari residenti all'estero espatriati dopo il loro arruolamento e prima del compimento della ferma di leva sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione, i militari di cui al comma precedente sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite in relazione alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 101 Art. 103 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.