D.P.R. 237/1964
Art. 100 — Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dal c…
Art. 100. Dispensa per gli arruolati in particolari posizioni Il Ministro per la difesa ha facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti gli arruolati o parte di essi: a) aventi statura non superiore a un 1,54; b) eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare. Le relative dispense sono disposte in ordine inverso agli indici di idoneita' somatico-funzionale e psico-attitudinale, accertati nei modi stabiliti dai precedenti art. 27 per gli arruolati della leva di terra e art. 66 per gli arruolati alla leva di mare, dando la precedenza, a parita' di idoneita' fisio-psico attitudinale, agli arruolati in particolari condizioni di famiglia di volta in volta determinate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 100.
Modifica · 2
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 100, comma 2.
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 100.
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