D.P.R. 1229/1959
Art. 84 — Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 83, ultimo comma, dispone l'inizio del procedime…
Art. 84. Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 83, ultimo comma, dispone l'inizio del procedimento disciplinare. Qualora in base all'esame degli atti ritenga che non sia luogo a procedere disciplinarmente ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.
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