Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1229/1959Art. 78
D.P.R. 1229/1959

Art. 78 — Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario gia' condannato sia stato assolto…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/78parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 78. Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 69, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1229/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 77 Art. 79 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.