D.P.R. 1229/1959
Art. 74 — All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72 e 73 si applicano le disposizioni del primo comm…
Art. 74. All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72 e 73 si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 64. Negli uffici a cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, non puo' disporsi del posto durante la sospensione. L'assegno alimentare previsto dall'art. 64 e' a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza; l'eventuale eccedenza della quota predetta e', invece, accantonata fino all'esito del procedimento penale e disciplinare. La quota accantonata, quando non sia piu' dovuta, e' ripartita fra gli ufficiali giudiziari che concorsero a formarla.
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