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D.P.R. 1229/1959

Art. 71 — Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato pena…

ELI /it/dpr/1959/12/15/1229/art/71parte di D.P.R. 1229/1959
Art. 71. Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione o di destituzione, nonche' agli aumenti periodici di cui ai secondo comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.

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