D.P.R. 1229/1959
Art. 64 — All'ufficiale giudiziario sospeso e' concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in misura non superi…
Art. 64. All'ufficiale giudiziario sospeso e' concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in misura non superiore alla meta' dell'ammontare mensile del trattamento economico previsto dall'art. 148, oltre gli assegni per carichi di famiglia. Negli uffici, cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, l'assegno alimentare previsto dal comma precedente e' a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza.
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